Art. 21-bis — Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea

Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento: a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano; b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.

Testo aggiornato al 2025-07-30. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.