Art. 47 — Rafforzamento dei servizi digitali (articolo 22, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per: a) potenziare i canali di assistenza a distanza; b) consentire la registrazione delle scritture private; c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →