Art. 46 — Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia (articolo 21 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →