Art. 361 — Modalità di pagamento. (articolo 15-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 353 e 360 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del medesimo testo unico, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.