Art. 359 — Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione (articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →