Art. 359 — Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione (articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.