Art. 335 — Decadenze e rimborsi (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni governative entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →