Art. 312 — Accertamento delle liberalità indirette (articolo 56-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.
Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 133, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, per la parte che eccede la franchigia ove prevista.
Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'articolo 133, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.