Art. 297 — Disposizioni comuni applicabili (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

Per quanto non è diversamente disposto dal presente testo unico si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 6, comma 4, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →