Art. 411 — Registro delle navi in costruzione
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonché gli altri elementi richiesti dal modello.