Art. 395 — Indagini dell'autorità marittima o consolare
Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorità marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.