Art. 393 — Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare

Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorità marittima mercantile o a quella consolare:

a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;

b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;

c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;

d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;

e) un estratto del giornale generale e di contabilità.

L'autorità marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.

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