Art. 308 — Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori

Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata.

Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave.

Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →