Art. 303 — Procedura per la distinzione

L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorità consolare.

A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:

1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;

2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.

Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorità consolare il richiedente può proporre ricorso al ministro.

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Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 534