Art. 303 — Procedura per la distinzione
L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorità consolare.
A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorità consolare il richiedente può proporre ricorso al ministro.