Art. 218 — Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il barcaiolo raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216.
L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.