Art. 218 — Cancellazione dal registro

Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere il barcaiolo raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216.

L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →