Art. 217 — Libretto di ricognizione
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.