Art. 216 — Registro dei barcaioli

Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività.

Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;

7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.

Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.

IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 218