Art. 216 — Registro dei barcaioli
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività.
Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.