Art. 229 — (Art. 72 Cod. Str.) Contachilometri

(Contachilometri)

Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.