Art. 12 — Misure in materia di finanza pubblica

L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Testo vigente al 16 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Le risorse e le scelte finanziarie dei comuni devono restare compatibili con gli impegni di stabilità assunti a livello europeo. L’attuazione del federalismo fiscale non deve aumentare il totale delle imposte e degli altri prelievi a carico dei contribuenti, neppure durante la transizione. Se ai comuni vengono affidati ulteriori compiti, le risorse per sostenerli devono essere assicurate integralmente, anche quando non siano trasferite insieme alle funzioni.

Perché esiste questa norma

La norma tutela i contribuenti dal rischio che il riassetto della finanza locale comporti un aggravio fiscale complessivo. Mira inoltre a conciliare l’autonomia dei comuni con la stabilità finanziaria e a evitare che siano assegnate loro funzioni prive di copertura adeguata.

Domande frequenti

Il passaggio al federalismo fiscale può farmi pagare più imposte nel complesso?

In base a questa norma, l’attuazione dei relativi decreti non può determinare un aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti, nemmeno nella fase transitoria.

Il divieto impedisce qualsiasi aumento di una singola imposta comunale?

La disposizione vieta l’aumento del prelievo complessivo, non afferma che ogni singola imposta debba restare invariata. La valutazione riguarda quindi il carico fiscale nel suo insieme.

Il comune può decidere le proprie spese senza considerare gli impegni di stabilità?

No. L’autonomia finanziaria comunale deve essere esercitata in modo compatibile con gli impegni finanziari assunti nell’ambito del patto di stabilità e crescita.

Se al comune viene affidato un nuovo servizio, chi deve pagarne i costi?

Deve essere assicurato agli enti interessati il finanziamento integrale delle nuove funzioni, anche se le risorse non sono state trasferite contestualmente ai compiti.

La norma fissa un termine entro cui trasferire i fondi per le nuove funzioni?

L’articolo non indica un termine specifico. Stabilisce però che il finanziamento integrale deve essere assicurato quando il trasferimento delle funzioni non è accompagnato contestualmente dalle risorse.