Art. 27 — Documentazione della qualità di difensore

Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo: a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente; b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata; d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

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