Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore

La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

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