Art. 3 — Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) - 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.

I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, insieme agli enti equiparati, devono presentare una dichiarazione utile sia per le imposte dovute dalla società sia per quelle dovute dai soci o associati. La norma richiede inoltre di indicare i dati fiscali previsti e, per alcune società, di predisporre e conservare il bilancio e un prospetto con gli elementi necessari a calcolare il reddito. L’obbligo di redigere il bilancio non riguarda chi applica la contabilità semplificata senza aver scelto quella ordinaria, né le società semplici e gli enti equiparati. Le certificazioni e i documenti relativi a crediti, versamenti e deduzioni o detrazioni devono essere conservati ed esibiti su richiesta dell’ufficio competente.

Perché esiste questa norma

La norma assicura che il reddito prodotto da società e associazioni sia dichiarato in modo utile anche per determinare le imposte dei soci. Impone inoltre la conservazione di dati e documenti che rendono verificabili i calcoli fiscali e i benefici richiesti.

Domande frequenti

La dichiarazione della società serve anche per le imposte dei soci?

Sì. La dichiarazione riguarda le imposte dovute dalla società e fornisce i dati necessari per quelle dovute dai soci o associati.

Una società in contabilità semplificata deve comunque redigere il bilancio?

Non in base a questo obbligo, se non ha scelto la contabilità ordinaria. La norma esclude anche le società semplici e gli enti a esse equiparati.

Una società semplice deve preparare il bilancio previsto dalla norma?

No. Le società semplici e le società o associazioni a esse equiparate sono escluse dall’obbligo di redigere e conservare il bilancio previsto dal comma 3.

Quali documenti deve conservare la società?

Deve conservare le certificazioni dei sostituti d’imposta, le prove dei crediti e dei versamenti, i documenti degli oneri deducibili o detraibili e gli altri documenti richiesti dalla disciplina applicabile.

Devo inviare spontaneamente i documenti all’ufficio?

La norma richiede di esibirli o trasmetterli su richiesta dell’ufficio competente; non stabilisce un invio spontaneo generalizzato.