Art. 22 — Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari

Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Dopo il versamento, una struttura apposita ripartisce le somme tra gli enti a cui spettano, considerando anche gli importi che il contribuente ha compensato. La ripartizione avviene entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte della banca e alla ricezione dei dati riepilogativi. Gli enti effettuano ogni trimestre le regolazioni contabili necessarie per coprire le somme compensate. La compensazione può essere utilizzata solo dopo l’emanazione dei decreti che individuano la struttura e stabiliscono le modalità operative.

Perché esiste questa norma

La norma coordina la distribuzione delle somme tra i diversi enti e assicura che le compensazioni effettuate dai contribuenti siano contabilizzate correttamente. Subordina inoltre l’operatività della compensazione alla predisposizione delle procedure amministrative necessarie.

Domande frequenti

Quando vengono assegnate agli enti le somme che ho versato?

Entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento effettuato dalla banca e alla ricezione dei relativi dati riepilogativi.

Se ho compensato un importo, gli enti ricevono comunque le somme loro spettanti?

La struttura ripartisce le somme tenendo conto della compensazione. Gli enti provvedono poi ogni trimestre alle regolazioni contabili per coprire gli importi compensati.

La banca deve occuparsi anche della ripartizione tra gli enti?

La banca versa le somme e trasmette i dati riepilogativi. La ripartizione è affidata a un’apposita struttura di gestione.

Posso usare la compensazione prima che siano definite le procedure?

No. La compensazione può operare soltanto dopo l’emanazione dei decreti che individuano la struttura di gestione e stabiliscono le modalità di attribuzione.

Con quale frequenza gli enti sistemano contabilmente gli importi compensati?

Gli enti destinatari effettuano le regolazioni contabili con cadenza trimestrale.

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