Art. 21 — Adempimenti delle banche

Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

Note di aggiornamento (1)
  • (6) Il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

La banca che riceve una delega di pagamento deve trasferire le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana, trattenendo il compenso dovuto. Deve farlo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione e, entro lo stesso termine, inviare telematicamente i dati riepilogativi degli importi, distinti per ente destinatario. Se una convenzione lo prevede, la banca comunica l’importo presunto entro il secondo giorno lavorativo e versa almeno l’80 per cento entro il terzo. Sabato e festivi non si conteggiano come giorni lavorativi.

Perché esiste questa norma

La norma assicura che le somme riscosse arrivino agli enti destinatari entro tempi definiti e che questi ricevano tempestivamente informazioni utili per contabilizzarle. La comunicazione anticipata e il versamento parziale, se concordati, favoriscono una gestione più rapida dei flussi finanziari.

Domande frequenti

Quanto tempo ha la banca per trasferire le somme riscosse?

Deve versarle entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della delega, al netto del compenso spettante.

Il sabato si conta nel termine?

No. Ai fini di questi termini, il sabato e i giorni festivi sono considerati non lavorativi.

Quando deve inviare i dati dei pagamenti agli enti?

Entro il medesimo termine previsto per il versamento, la banca invia telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi, separati per ciascun ente destinatario.

La banca deve sempre versare l’80 per cento entro il terzo giorno?

No. Questo obbligo anticipato opera soltanto se è previsto da una convenzione; in tal caso la banca versa almeno l’80 per cento delle somme presunte entro il terzo giorno lavorativo.

Se è prevista la comunicazione dell’importo presunto, entro quando va fatta?

In base alla convenzione, la banca comunica l’importo presunto alla struttura di gestione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della delega.

Richiamato da

  • Versamenti Unitari e Compensazione (D.Lgs. 241/1997)art. 26