In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Spiegazione
Se il concessionario versa allo Stato o alla cassa regionale siciliana meno di quanto ha riscosso, si applicano le regole richiamate per questa violazione. Se invia in ritardo i dati delle operazioni di riscossione, oppure li trasmette in modo tale da impedire di attribuire i pagamenti agli enti destinatari, è prevista una sanzione di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo. Infrazioni ripetute e rilevanti nell’invio dei dati possono inoltre comportare la perdita della concessione.
Perché esiste questa norma
La norma tutela la corretta e tempestiva trasmissione delle somme riscosse e delle informazioni necessarie a distribuirle agli enti destinatari. Prevede conseguenze anche incisive per scoraggiare errori e ritardi che compromettono la riscossione e la gestione dei pagamenti.
Domande frequenti
Che cosa rischia il concessionario se versa meno di quanto ha riscosso?
Si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Qual è la sanzione se il concessionario invia i dati in ritardo?
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo.
La sanzione si applica anche se i dati sono inviati ma non permettono di capire a quale ente destinare le somme?
Sì. La stessa sanzione è prevista quando le irregolarità dei dati impediscono di attribuire le somme agli enti destinatari.
Un singolo errore nei dati fa perdere automaticamente la concessione?
No. La decadenza è prevista per casi di infrazioni reiterate e rilevanti all’obbligo di invio dei dati.
Le regole valgono anche per somme pagate tramite una banca?
Sì. La disposizione sul minore versamento riguarda anche le somme pagate per delega alle banche e riscosse dal concessionario.