Art. 1 — Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) - 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Le persone fisiche che esercitano un’impresa commerciale devono redigere e conservare il bilancio del periodo d’imposta, anche se nessun’altra norma lo impone. Se adottano la contabilità semplificata e non hanno scelto quella ordinaria, sono esonerate da questo obbligo. Quando il bilancio non contiene tutti gli elementi necessari per calcolare il reddito, questi devono essere raccolti in un prospetto separato. Ogni contribuente deve inoltre conservare certificazioni, prove dei crediti, versamenti e documenti relativi a deduzioni e detrazioni, rispettando i periodi previsti dalla legge, e presentarli o trasmetterli su richiesta dell’ufficio.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce che l’amministrazione finanziaria possa verificare la corretta determinazione del reddito e delle imposte. La conservazione ordinata dei documenti tutela anche il contribuente, consentendogli di dimostrare crediti, versamenti e agevolazioni dichiarate.

Domande frequenti

Sono un imprenditore individuale in contabilità ordinaria: devo redigere un bilancio anche se non me lo chiede un’altra legge?

Sì. L’obbligo opera anche quando non deriva da altre disposizioni e riguarda il bilancio del periodo d’imposta, composto da stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite.

Chi utilizza la contabilità semplificata deve comunque predisporre il bilancio previsto da questa norma?

No, se è ammesso alla contabilità semplificata e non ha optato per la contabilità ordinaria.

Che cosa devo fare se alcuni ricavi o costi non risultano dal bilancio?

Deve indicarli in un prospetto apposito, insieme alle rimanenze e agli altri elementi necessari per determinare il reddito d’impresa.

Quali documenti deve conservare un lavoratore dipendente?

Deve conservare le certificazioni dei sostituti d’imposta, le prove dei crediti e dei versamenti riferiti alla dichiarazione, nonché i documenti relativi agli oneri deducibili o detraibili e quelli richiesti dalla disciplina applicabile.

L’ufficio può chiedermi di inviare i documenti conservati?

Sì. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi all’ufficio competente quando quest’ultimo ne fa richiesta.

Richiamato da

  • Versamenti Unitari e Compensazione (D.Lgs. 241/1997)art. 3