Art. 76 — Istituzione e decorrenza dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

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