Art. 58 — Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

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