Art. 32 — Interventi conservativi imposti

Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

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