Corte costituzionale

Sentenza n. 91/2026

Corte cost., sent. 28 maggio 2026, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/2026
Data di deposito
28 maggio 2026
Data di decisione
25 febbraio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 47445

Nel giudizio costituzionale in via incidentale ricorre l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure e – soprattutto – nell’ipotesi in cui, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme diverse. (Precedenti: S. 88/2022; S. 206/2020 - mass. 42360).

Massima n. 47446

Nel giudizio costituzionale la mancata individuazione di un determinato parametro costituzionale, in aggiunta o in alternativa a quelli espressamente indicati, è vicenda che attiene al merito della questione e non alla sua ammissibilità. (Precedente: S. 166/2019 - mass. 42438).

Massima n. 47447

Il perimetro del giudizio costituzionale incidentale è definito dall’atto introduttivo e non può essere alterato o ampliato dalle parti nel corso del suo svolgimento. (Precedenti: S. 199/2025 - mass. 47134; S. 180/2021 - mass. 44152; S. 200/2018 - mass. 40353).

Massima n. 47448

La questione incidentale di legittimità costituzionale va scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, qualora l’ordinanza di rimessione vi faccia chiaro riferimento, sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi enunciati. (Precedenti: S. 111/2025 - mass. 46892; S. 227/2010 - mass. 34776; S. 170/2008 - mass. 32490; S. 69/1999; S. 99/1997 - mass. 23199).

Massima n. 47449

La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti legati al de cuius da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto, realizzandosi in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare. (Precedenti: S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552, 24553, 24554; S. 18/1998 - mass. 23837, 23838, 23839; S. 495/1993 - mass. 20299; S. 286/1987 - mass. 4451). Per quanto, in materia di reversibilità dei trattamenti pensionistici, il legislatore possa godere di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che, ravvisata la ratio dell’istituto in una forma di ultrattività della solidarietà familiare, una scelta legislativa che incida irragionevolmente in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.

Massima n. 47450

La ragionevolezza di un trattamento può essere posta in discussione anche in base a un criterio di anacronismo, cioè valutando l’obsolescenza della scelta normativa passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta normativa presente. (Precedente: S. 223/2015).

Massima n. 47451

Non si riscontra in Costituzione un’esigenza di equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, posto che quest’ultimo, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, in relazione a «ipotesi particolari», quando il diverso trattamento configuri un caso di irragionevolezza. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S.148/2024 - mass. 46369; S. 66/2024 - mass. 46161; S. 138/2010 - mass. 34577).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come conv., nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. In presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento di reversibilità – prevista dalla previgente disciplina, censurata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione – del partner della coppia omosessuale, sposata all’estero prima del 2016, quando in Italia non era ancora consentito, per il solo fatto che il decesso è intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo al trattamento pensionistico. La pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare. Non è pertanto ragionevole negare tale diritto, ora riconosciuto non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente, a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie in esame non è infatti in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie, che avrebbero altrimenti consentito a ciascuno dei coniugi di far attribuire gli effetti civili al matrimonio contratto all’estero, pur se costituito anteriormente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze