Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2026
Corte cost., sent. 7 maggio 2026, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2026
- Data di deposito
- 7 maggio 2026
- Data di decisione
- 10 marzo 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, lett c), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1 del 19 febbraio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 47456
L’edilizia residenziale pubblica costituisce adempimento del dovere dello Stato democratico di garantire il fondamentale diritto sociale all’abitazione, che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta l’immagine universale della dignità umana. L’ERP, infatti, è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento del bisogno primario di garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 47/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46063; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 217/1988 - mass. 10462).Non può ravvisarsi alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza, comunque la si declini, nel territorio regionale. Il criterio della prolungata residenza impedisce, pertanto, il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno, risultando incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli, e con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza formale e sostanziale. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102)Se è ragionevole richiedere la residenza sul territorio regionale al momento della domanda e considerare il radicamento territoriale in sede di formulazione delle graduatorie, laddove espressivo di una prospettiva di stabilità – ad esempio valorizzando l’anzianità di presenza nelle graduatorie stesse – contrasta, invece, con l’art. 3 Cost. l’attribuzione di un punteggio ad hoc alla residenza pregressa e protratta in sé considerata, che determinerebbe una prevalenza del criterio del radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47195; S.147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 9/2021 - mas. 43556; S. 44/2020 - mass. 43051).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 29, comma 1, lett. c, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il requisito della residenza pregressa e protratta, richiesto dalla disposizione censurata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, è irragionevole in quanto difetta di qualsiasi collegamento con la finalità di soddisfare il bisogno abitativo né permette di inferire alcunché in merito alle prospettive di stabilità del richiedente nel territorio regionale. Non rileva, infine, che il requisito possa essere maturato in segmenti temporali distinti, cumulativamente considerati). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062).
Massima n. 47457
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, limitatamente alle parole «per l’azione di cui all’articolo 16,», l’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, ai sensi della quale, per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, è necessario essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni. Anche tale norma richiede irragionevolmente una residenza anagrafica pregressa e protratta per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, limitatamente alle parole «per l'azione di cui all'articolo 16,».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze