Corte costituzionale

Sentenza n. 61/2026

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/2026
Data di deposito
30 aprile 2026
Data di decisione
24 marzo 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione Toscana n. 51 del 20 agosto 2025
  • art. 99, comma 2, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 99, comma 2, ter, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 36, legge della Regione Toscana n. 51 del 20 agosto 2025
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Toscana n. 51 del 20 agosto 2025
  • art. 99, comma 2, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 252-septies, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 47373

La disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nella materia dell’edilizia, confluita, unitamente all’urbanistica, nella materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Ad essa accede, condividendone la natura, quella relativa agli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio o alla formazione di tali titoli. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 247/2020 - mass. 43131; S. 309/2011- mass. 35944).Gli oneri di urbanizzazione sono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico, quale maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita andrà a generare. Il principio di onerosità del titolo abilitativo impone, a carico di chi richiede il permesso di costruire, un costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, distinti in oneri di urbanizzazione primaria (strade, fognature, allacci agli impianti del gas, ecc.) e secondaria (servizi per la collettività, asili nido e scuole per l’infanzia, mercati, chiese, impianti sportivi, strutture sanitarie, ecc.): i primi sono dovuti in ragione di un aumento del carico urbanistico che deriva dalla edificazione di una nuova costruzione o da una modifica di destinazione d’uso di un immobile preesistente; i secondi costituiscono il costo “sociale” del nuovo insediamento sul territorio. La determinazione degli oneri, anche in quanto correlata alla misura degli standard, non può che essere regolata da un criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale, così come non può che essere disciplinata in modo uniforme la deroga o la riduzione dell’importo previsto. (Precedenti: S. 247/2020 - mass. 43131; S. 231/2016 - mass. 39099).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.». La disposizione impugnata dal Governo viola il parametro interposto di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, che, relativamente agli oneri di urbanizzazione – la cui disciplina accede a quella dei titoli edilizi, a sua volta ascrivibile ai principi fondamentali della materia – dovuti nell’ipotesi di cambiamento di destinazione d’uso “verticale”, salvaguarda solo l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. Al contrario, l’art. 3, comma 2, con l’inciso indicato, consente ai comuni di imporre, ai fini del mutamento di destinazione d’uso “verticale”, la debenza anche degli oneri di urbanizzazione primaria).

Massima n. 47374

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni». La disposizione impugnata dal Governo prevede la possibilità per i comuni di stabilire, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, specifiche «condizioni e limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso “verticale”; ciò in contrasto con l’art. 23-ter t.u. edilizia che fa riferimento alle sole «condizioni» e non anche alle «limitazioni». Tale riferimento, infatti, non dà luogo a una mera endiadi, ma deve essere inteso come il riconoscimento di un più intenso e incisivo potere pianificatorio dei comuni, perché le «condizioni» fanno riferimento a misure a carattere specifico e non ostativo, che riguardano in modo oggettivo l’intero territorio comunale e costituiscono un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio, mentre le seconde costituiscono un concetto tendenzialmente più ampio e invasivo sul diritto di proprietà.

Massima n. 47375

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, terzo comma Cost., gli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025. L’art. 36, nell’inserire l’indicato articolo 252-septies nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – richiamato dall’art. 3, comma 1, con il medesimo effetto di differimento – ha introdotto una disciplina transitoria, differendo e condizionando l’applicazione dell’art. 23-ter t.u. edilizia all’approvazione, da effettuarsi entro due anni da parte dei comuni, di un’apposita variante regolamentare di adeguamento dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, o di una disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni al potere di disporre il mutamento di destinazione d’uso di immobili. Il contrasto tra la normativa statale, che ha senz’altro rango di principio fondamentale in materia di governo del territorio, e quella regionale impugnata dal Governo è del tutto evidente. L’applicazione diretta, senza la necessità di una disciplina transitoria, è prevista espressamente dalla legge statale e risponde alla logica della semplificazione che connota la modifica normativa; diversamente dall’attività di mera esecuzione, essa si rivolge, infatti, a tutti i soggetti dell’ordinamento e non solo alla pubblica amministrazione comunale. La disposizione, dunque, è direttamente e immediatamente operante anche nei confronti dei privati, senza necessità di un differimento per consentire ai comuni di modificare la propria potestà pianificatoria. Peraltro, la normativa statale interposta non può ritenersi irragionevole o causa di disparità di trattamento, posto che il legislatore si è preoccupato, al contempo, di imporre la sua immediata applicabilità e di consentire, comunque, un successivo intervento dei comuni a valere pro futuro, conformemente ai principi generali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all'art. 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall'articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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