Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2026
Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2026
- Data di deposito
- 30 aprile 2026
- Data di decisione
- 10 marzo 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 30 del 18 giugno 2025
- art. 6, legge della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2019
Parametri
Massime
Massima n. 47426
La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito europeo: essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”). (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45360; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 299/2012; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421)Sul piano del riparto della competenza legislativa la tutela della concorrenza ha natura trasversale, non presentando confini certi; essa, tuttavia, non è un passpartout in grado di giustificare l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale e l’esclusione aprioristica di qualsivoglia intervento regionale, dal momento che la sua dilatazione massima rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle regioni materie la cui disciplina incide sullo sviluppo economico. (Precedenti: S. 401/2007 - mass. 31871; S. 14/2004 - mass. 28261).La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza non esclude necessariamente le competenze legislative regionali, ma va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta (ad esempio, le discipline del noleggio con conducente e delle concessioni su beni demaniali) (Precedenti: S. 163/2025 - mass. 47084; S. 89/2025 - mass. 46824; S. 206/2024 - mass. 46567).
Massima n. 47427
L’ambito dei contratti pubblici manifesta l’esigenza di uniformità di disciplina, da ricondurre alla nozione di concorrenza “per il mercato”, in quanto riflesso di quella operante a livello unionale e volta a consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.La disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento che traducono e affiancano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. (Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 401/2007 - mass. 31871)Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, per cui le regioni non possono dettare una disciplina difforme rispetto ad esse. (Precedenti: S. S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46855; S. 23/2022 - mass. 44499).Nell’ambito della contrattualistica pubblica l’uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali possono creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. (Precedenti: S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46403; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 283/2009 - mass. 34041)A fronte della pluralità di interessi, anche di rango costituzionale, implicati nei contratti pubblici, spetta al legislatore statale definire, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. (Precedenti: S. 188/2025 - mass. 47072; S. 80/2025 - mass. 46854; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 30/2016 - mass. 38728)(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 che, modificando la legge reg. Toscana n. 18 del 2019, vi introduce l’art. 6.1 che prevede, per i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le ASL e le società in house, siano stazioni appaltanti o enti concedenti – con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza poiché, da un lato, il citato criterio qualitativo premiale incide sull’assetto concorrenziale del mercato, determinandone una potenziale restrizione; dall’altro, poiché la Regione – aggiungendo agli istituti a tutela dei lavoratori, previsti dal codice dei contratti pubblici, un criterio premiale ulteriore e distinto – interviene in un ambito riservato allo Stato, spostando il punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa economica degli operatori privati e il perseguimento degli obiettivi di politica sociale, tutela dei lavoratori, e sostegno al reddito e alle imprese, definito da quest’ultimo). (Precedenti: S. 188/2025 - mass. 47073; S. 156/2025 - mass. 46968; S. 89/2025 - mass. 46824; S. 259/2013 - mass. 37425).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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