Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2026
Corte cost., sent. 22 gennaio 2026, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2026
- Data di deposito
- 22 gennaio 2026
- Data di decisione
- 2 dicembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 10, lett. b), decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 47246
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza, l’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. La disposizione, censurata dal Consiglio di Stato, sez. terza, frustra l’obiettivo della disciplina – che è proprio la regolarizzazione della posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma privi di titolo legale al soggiorno – contraddicendone la stessa ratio; la stessa determina, poi, anche un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche, dal momento che preclude l’accesso alle procedure in esame ai cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno, siano entrati irregolarmente in un altro Stato dell’area Schengen consentendolo invece nel caso in cui gli stessi siano entrati direttamente in Italia. È la stessa evoluzione della disciplina sovranazionale che va nella direzione di imporre agli Stati non segnalanti una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero segnalato nel SIS, potendo, pertanto, tali Stati rilasciare o prorogare il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, qualora non rinvengano, in concreto, minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze