Corte costituzionale
Sentenza n. 56/2026
Corte cost., sent. 27 aprile 2026, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/2026
- Data di deposito
- 27 aprile 2026
- Data di decisione
- 28 gennaio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 20 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 20, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 47368
Nei giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in speciale composizione, il Procuratore generale è parte necessaria interveniente nel giudizio, nel quale egli è titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti, nonché titolare del potere d’impulso del processo. Ciò giustifica la sua partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 39/2026 – mass. 47355; S. 375/1996 - mass. 22921; S. 1/1996).
Massima n. 47369
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l’art. 26, comma 1, lett. a), della legge reg. Liguria n. 20 del 2006, secondo cui al finanziamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) si provvede mediante finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, contrasta con la norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale, a tutela dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati a garantire l’effettività del finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria (LEA). Infatti, nel caso in esame, l’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPAL, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il FSR, contrasta con il parametro interposto indicato, accentuato dalla mancata predeterminazione della quota di finanziamento annuale di risorse del FSR trasferibili all’ARPAL. (Precedenti: S. 4/2026 - mass. 47350; S. 174/2025 - mass. 47021; S. 150/2025 - mass. 46972; S. 169/2024 - mass. 46424; S. 68/2024 - mass. 46155; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 132/2021 - mass. 43989).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze