Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2026

Corte cost., sent. 31 marzo 2026, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2026
Data di deposito
31 marzo 2026
Data di decisione
23 febbraio 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47386

La definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45211; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 136/2020 - mass. 43506).

Massima n. 47387

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento». La rapina impropria di cui alla norma censurata, si consuma, nella logica del reato complesso, con la sottrazione, che viene integrata dalla mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia, neppure per un tempo minimo, e senza che rilevi se la sottrazione avvenga in contesto sottoposto al controllo dell’avente diritto. L’impossessamento è, dunque, solo l’ultimo ed eventuale segmento della sequenza delineata, che può anche non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione. Il tentativo di rapina impropria è configurabile, come indicato dal diritto vivente, qualora l’agente, subito dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia. Questa configurazione astratta della fattispecie risulta non manifestamente irragionevole, in quanto coerente con la ratio dell’incriminazione che accomuna le diverse forme di rapina e giustifica l’identico trattamento sanzionatorio, che è dato dall’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, e non dal grado di attuazione di quest’ultima. (Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45212; S. 190/2020 - mass. 43265).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze