Corte costituzionale
Sentenza n. 4/2026
Corte cost., sent. 22 gennaio 2026, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/2026
- Data di deposito
- 22 gennaio 2026
- Data di decisione
- 5 novembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, comma 5, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 160, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 117, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 132, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 217, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 20, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 30 del 2 febbraio 2006
Massime
Massima n. 47350
I principi contabili generali stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati per il settore sanitario costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica; gli stessi sono finalizzati alla tutela dell’unità economica della Repubblica nella prospettiva di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.L’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio SSR, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria; ciò al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Tale disposizione stabilisce, pertanto, condizioni indefettibili nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46424; S. 68/2024; S. 1/2024; S. 197/2019 - mass. 41883).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 98, comma 5, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che stanzia 150 mila euro per finanziare interventi di promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere l’utilizzazione di risorse afferenti al “perimetro sanitario” per la copertura di spese che, pure indirizzate a lodevoli attività divulgative e didattiche, non sono destinate, nemmeno indirettamente, a finanziare prestazioni sanitarie, si pone in contrasto con il principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica dell’esatta perimetrazione delle spese sanitarie. Ove la Regione intenda realizzare gli interventi previsti dovrà reperire le risorse per la loro copertura riducendo spese diverse da quelle sanitarie).
Massima n. 47351
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 160, comma 2, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che prevede lo stanziamento di 30 mila euro, per il 2025, per attività di studio e ricerca sulla digital health e sullo sviluppo della telemedicina, attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento. La disposizione regionale impugnata dal Governo, nel prevedere l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie, correla a una entrata certamente sanitaria (il Fondo), una spesa estranea a tale ambito, alterando la struttura del perimetro sanitario prescritta dal citato art. 20, la cui finalità di coordinamento e armonizzazione contabile viene così elusa. Essendo, infatti, la Regione impegnata in un piano di rientro dal disavanzo finanziario, le risorse ordinarie devono essere preordinate alla spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA e non sono, pertanto, utilizzabili per spese non direttamente destinate a prestazioni sanitarie, con conseguente illegittimità costituzionale della copertura delle spese disposta; ove, pertanto, la Regione intenda realizzare gli interventi previsti dovrà reperire le risorse per la loro copertura riducendo spese diverse da quelle sanitarie. (Precedenti: S. 233/2022 - mass. 45183; S. 132/2021 - mass. 43989).
Massima n. 47352
Nella materia di competenza legislativa concorrente delle professioni, è riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, mentre è attribuita alle regioni l’adozione della normativa di dettaglio concernente eventuali profili organizzativi delle professioni che abbiano un collegamento con la realtà regionale; esulando, in ogni caso, dalla loro competenza l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali. (Precedenti: S. 196/2025 - mass. 47255; S. 161/2025 - mass. 47011; S. 127/2023 - mass. 45664; S. 6/2022 - mass. 44491; S. 241/2021 - mass. 44339; S. 209/2020 - mass. 42949; S. 98/2013 - mass. 37084; S. 138/2009 - mass. 33383; S. 93/2008 - mass. 32254; S. 40/2006 - mass. 30134; S. 424/2005 - mass. 29955).
Massima n. 47353
L’organizzazione sanitaria rappresenta una componente essenziale della materia di competenza concorrente della tutela della salute. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46884; S. 202/2024 - mass. 46461; S. 112/2023 - mass. 45611).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, con riguardo alla materia delle professioni – dell’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, la presenza della figura professionale del biologo nutrizionista. La disposizione regionale si limita a prevedere, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute – e, in particolare, della “organizzazione sanitaria” – che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con specializzazione in nutrizione. Tale disposizione non istituisce, pertanto, alcuna nuova figura professionale per cui non risulta violato il riparto di competenze in materia di professioni, definito dall’evocata norma interposta, né si determinano potenziali sovrapposizioni fra la figura del biologo e quella del dietista, in ragione della loro differente competenza nell’elaborazione di diete e della diversa ampiezza dei rispettivi compiti).
Massima n. 47354
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, con riguardo alla materia delle professioni – degli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi e in considerazione della carenza di talune figure professionali, dei tecnici sanitari della riabilitazione per consentire l’avvio delle attività, rispettivamente, dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità. La temporea intercambiabilità disposta –ferma la competenza statale a disciplinare gli ordini e i profili professionali – deve intendersi come possibilità di dislocare i diversi professionisti a seconda del numero e della tipologia di pazienti delle strutture al fine di garantire la presenza delle figure professionali più appropriate alle loro esigenze, e non in termini di sostituibilità tra professionisti appartenenti a discipline differenti. Le disposizioni impugnate, così interpretate, lungi dal prevedere lo svolgimento da parte di una figura professionale di mansioni proprie di un’altra, sono orientate – nell’esercizio delle competenze regionali nelle materie delle professioni e dell’organizzazione sanitaria, parte integrante della tutela della salute – ad assicurare una migliore e più efficace assistenza ai pazienti accolti nelle citate strutture.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 5, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 160, comma 2, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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