Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2026

Corte cost., sent. 23 marzo 2026, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2026
Data di deposito
23 marzo 2026
Data di decisione
14 gennaio 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, 1, terzo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 47424

Le parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale, non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell’ordinanza di rimessione. (Precedente: S. 115/2025).

Massima n. 47425

La pensione privilegiata, che si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato, è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e, perciò, presuppone la cessazione del rapporto di impiego. Il diritto a tale pensione, pur conseguenza di un evento dannoso correlato a una causa di servizio, non sorge, infatti, per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio per poter presentare la relativa domanda, entro il termine decadenziale di 5 anni (o 10, qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo). (Precedenti: S. 20/2018 - mass. 39784; S. 428/1993)In una cornice normativa in cui – nel più ampio disegno di contenimento della spesa pubblica in materia previdenziale – la pensione privilegiata è stata abrogata per la generalità dei dipendenti pubblici, eccetto il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al di fuori della disciplina transitoria, volta a salvaguardare aspettative meritevoli di tutela, non è possibile configurare un diritto a tale trattamento. (Precedente: S. 20/2018)(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non annovera fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione della pensione privilegiata – disposta per la generalità dei dipendenti pubblici, eccettuati taluni comparti – i procedimenti per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore della novella. La censurata esclusione non è irragionevole dal momento che tali procedimenti – nei quali la cessazione dal servizio degli interessati è successiva all’abrogazione dell’istituto – non rispondono alla medesima ratio della disciplina transitoria che si riferisce a ipotesi in cui l’interessato è cessato dal servizio prima della novella e vanta un diritto, acquisito o acquisibile, al trattamento privilegiato; ciò perché, a tale data, ha già presentato la relativa domanda, è ancora pendente il termine decadenziale ovvero vengono in rilievo trattamenti liquidati d’ufficio dall’amministrazione. L’estensione del regime derogatorio a situazioni di mere aspettative di fatto comporterebbe anche la protrazione sine die del termine per la definizione delle relative domande, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi per la transizione al nuovo regime, che il legislatore ha ragionevolmente scandito secondo un percorso graduale). (Precedenti: S. 207/2024 - mass. 46614; S. 20/2018 - mass. 39784).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze