Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2026
Corte cost., sent. 23 febbraio 2026, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2026
- Data di deposito
- 23 febbraio 2026
- Data di decisione
- 13 gennaio 2026
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:19
Parametri
Massime
Massima n. 47309
L’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare rinviene la sua ragion d’essere nella protezione del “cuore” del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall’art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione. (Precedente: S. 104/2024 - mass. 46130).L’esercizio della rappresentanza della Nazione ai sensi dell’art. 67 Cost. costituisce il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell’insindacabilità delle opinioni prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: S. 104/2024 - mass. 46130).
Massima n. 47310
In riferimento al giudizio sulla insindacabilità dei membri del Parlamento, compito della Corte costituzionale non è di pronunciarsi in concreto sul rapporto tra libera manifestazione del pensiero e diritto all’onore e alla reputazione ma, in un momento logicamente preliminare, di delineare il confine della prerogativa in rapporto all’esercizio della funzione parlamentare. (Precedente: S. 104/2024 - mass. 46130).
Massima n. 47311
La votazione della mozione di sfiducia individuale e le prodromiche dichiarazioni di voto – annoverate tra le attività tipiche connesse alla funzione parlamentare dall’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – costituiscono uno strumento particolarmente pregnante dell’esercizio della funzione di controllo del Parlamento nei confronti del singolo ministro, chiamato a rispondere, quale organo politico e insieme vertice del rispettivo dicastero, delle scelte politiche assunte e dei tempi e modi della loro attuazione da parte dell’amministrazione. (Precedente: S. 7/1996 - mass. 23830, 23831).
Massima n. 47312
Le dichiarazioni che integrano insulti, minacce e, più in generale, meri comportamenti materiali, l’attribuzione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato, nonché la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui, restano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., perché del tutto inidonee al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico e destinate, piuttosto, al suo scadimento. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 218/2023 - mass. 45898; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 388/2007 - mass. 31833).
Massima n. 47313
Ai fini della risoluzione di conflitti che vertono sulla riconducibilità o meno all’esercizio della funzione parlamentare di opinioni espresse extra moenia, sono indici rivelatori dell’esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e il legame temporale fra tale attività e l’attività esterna. Al ricorrere di queste condizioni, tali opinioni sono da ritenersi connesse all’esercizio della funzione parlamentare in quanto destinate a comunicare all’esterno, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato, il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato. (Precedenti: S. 194/2024 - mass. 46456; S. 193/2024 - mass. 46453; S. 104/2024 - mass. 46130; S. 321/2000 - mass. 25592; S. 320/2000 - mass. 25587).Il mancato riscontro delle dichiarazioni oggetto di contestazione nell’atto tipico non vale di per sé a escludere l’esercizio della funzione parlamentare, potendosi, in casi particolari, farsi rientrare nel perimetro di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. anche dichiarazioni extra moenia non necessariamente connesse ad atti parlamentari, per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare (Precedenti: S. 194/2024 - mass. 46456; S. 193/2024 - mass. 46453; S. 104/2024 - mass. 46130; S. 133/2018 - mass. 41360).
Massima n. 47314
Le dichiarazioni extra moenia esprimono il nesso con l’esercizio della funzione parlamentare perché partecipano della stessa funzione di cui era manifestazione l’atto interno tipico, nella specie di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro, quale funzione che appartiene al Parlamento e a ogni suo componente. Tali dichiarazioni, inoltre, dando conto delle attività svolte nel corso del mandato attraverso l’intermediazione sollecitatoria del giornalista, svolgono una funzione di informazione nei confronti dell’elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte compiute, anch’essa propria del mandato parlamentare ai sensi dell’art. 67 Cost.(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal sen. Matteo Renzi, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Potenza per diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Sussiste, in relazione a tutte le dichiarazioni controverse, rese nel corso di una trasmissione televisiva, il nesso con l’esercizio della funzione parlamentare di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro, di cui l’atto interno tipico costituisce, nella specie, una manifestazione particolarmente qualificata. Incontestato in giudizio il requisito temporale, le affermazioni sulla nomina di F. B. a capo del DAP e sulla gestione delle carceri nel periodo della pandemia trovano, infatti, sostanziale corrispondenza nella dichiarazione di voto del 20 maggio 2020 sulla mozione di sfiducia individuale n. 230, che proprio dalla nomina del magistrato prendeva le mosse per chiamare in causa la responsabilità politica dell’allora Ministro della giustizia, in relazione alle rivolte negli istituti penitenziari e alle scarcerazioni di esponenti della criminalità organizzata intervenute nel corso dell’emergenza COVID. Partecipano della medesima funzione anche le dichiarazioni sull’indagine c.d. Tempa Rossa e sul conferimento dell’incarico come “premio”, in quanto, pur non trovando riscontro nella dichiarazione interna, sono strettamente connesse alle vicende della nomina e assumono significato nel complesso delle affermazioni rese nell’intervista, da cui emerge la forte critica già espressa negli atti interni all’indirizzo del ministro in relazione allo svolgimento di un’attività di governo, qual è, e ai livelli più alti, la nomina al vertice di un dipartimento di un ministero, come tale ricompresa nella sfera della insindacabilità parlamentare).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze