Corte costituzionale
Sentenza n. 116/2026
Corte cost., sent. 30 giugno 2026, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/2026
- Data di deposito
- 30 giugno 2026
- Data di decisione
- 15 aprile 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge della Regione Toscana n. 50 del 20 agosto 2025
Parametri
Massime
Massima n. 47509
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 82/2024 - mass. 46128; S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606).La materia della tutela dell’ambiente individua una competenza legislativa trasversale, governata dall’elemento teleologico, il cui dispiegarsi lascia prefigurare possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative spettanti alle regioni, quali il governo del territorio e la tutela della salute. In particolare, le disposizioni legislative statali fungono da limite alla disciplina che le regioni, anche a statuto speciale, dettano nelle materie di loro competenza, se e quando la norma statale abbia fissato il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte. Ove, dunque, nel garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il legislatore statale abbia delineato un disegno unitario, eventualmente anche attraverso soluzioni modulate fra i vari ambiti territoriali, simile scelta non ammette interventi legislativi regionali suscettibili di determinare interferenze, anche se in melius, rispetto alla tutela dell’ambiente. Al di fuori di tali ipotesi, ove la ratio dell’intervento legislativo statale sia riconducibile alla previsione di uno standard di tutela minimo, può invece dispiegarsi l’esercizio di competenze legislative regionali che intervengano indirettamente a elevare quello standard, pur sempre nell’esercizio di loro competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente. (Precedenti: S. 82/2024 - mass. 46128; S. 16/2024 - mass. 45967; S. 160/2023; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 144/2022 - mass. 44861; S. 69/2022 - mass. 44668; S. 21/2022 - mass. 44453; S. 258/2020 - mass. 43543; S. 88/2020 - mass. 42698; S. 44/2019 - mass. 41734; S. 7/2019 - mass. 40307, 40308; S. 198/2018 - mass. 41487; S. 66/2018 - mass. 40777; S. 218/2017 - mass. 40546; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 139/2017 - mass. 39324; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 199/2014; S. 197/2014 - mass. 38070; S. 303/2013 - mass. 37530, 37535; S. 300/2013 - mass. 37524; S. 246/2013; S. 145/2013 - mass. 37159; S. 58/2013 - mass. 36993; S. 278/2012; S. 66/2012; S. 67/2010; S. 225/2009 - mass. 33935; S. 104/2008 - mass. 32310; S. 30/2009; S. 378/2007; S. 331/2003; S. 307/2003).
Massima n. 47510
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. dell’art. 7, comma 3, della legge reg. Toscana n. 50 del 2025, che prevede il carattere meramente eventuale della sospensione dei lavori relativi a progetti avviati senza la previa valutazione di incidenza ambientale (VINCA), o in difformità dai suoi esiti. La direttiva Habitat – che delinea un sistema di tutela ambientale volto alla conservazione della biodiversità, denominato «Natura 2000» –, attuata con il d.P.R. n. 357 del 1997, all’art. 6, par. 3, prevede che, per le zone speciali di conservazione (ZSC) gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali. Con riferimento ai presupposti per l’applicazione della VINCA, sia la direttiva Habitat che le disposizioni nazionali di recepimento subordinano la necessità della valutazione di incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che questi ultimi pregiudichino significativamente il sito interessato, ma non si occupano degli interventi avviati in assenza della valutazione di incidenza o in difformità dai suoi esiti. Nella specie, dunque, il legislatore regionale non ha in alcun modo messo in discussione il principio dell’acquisizione preventiva della VINCA, che risulta, anzi, confermato dalla legge regionale toscana, che ha previsto la sospensione dei lavori avviati in assenza della valutazione di incidenza. Infine, la disposizione impugnata ben può essere interpretata nel senso che la prevista eventualità della sospensione non sta a significare la sua discrezionalità, ma che la sospensione è disposta nel caso in cui gli interventi siano ancora in corso di realizzazione. Qualora i lavori fossero già ultimati, opererebbe direttamente la riduzione in pristino, previa valutazione del pregiudizio ambientale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze