Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2026

Corte cost., sent. 23 giugno 2026, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2026
Data di deposito
23 giugno 2026
Data di decisione
14 aprile 2026
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:111

Parametri

Massime

Massima n. 47515

Nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera detta preclusione quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall’esito dello stesso. Simile evenienza si verifica quando l’interveniente sia parte di un giudizio comune e, in particolare, di quello che ha originato il conflitto, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare. (Precedenti: S. 157/2023 - mass. 45655; S. 259/2019 - mass. 40885; S. 169/2018 - mass. 40140; S. 107/2015 - mass. 38406; S. 221/2014; S. 230/2017 - mass. 41697; O. 269/2019 - mass. 40925).(Nel caso di specie, è ammissibile l’intervento dell’allora sen. Carlo Amedeo Giovanardi nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale di Modena, per avere autorizzato l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni sequestrate, effettuate occultamente da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica. L’interveniente è parte, in veste di imputato, del giudizio penale in relazione al quale è stato sollevato l’odierno conflitto; pertanto, l’esito della pronuncia costituzionale è suscettibile di ricadere sui suoi interessi dell’interveniente, posto che le registrazioni della cui utilizzabilità si discute sono assunte quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di imputazione).

Massima n. 47516

L’art. 68 Cost., modificato con la legge cost. n. 3 del 1993, rispetto all’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari prevede un sistema fondato su specifiche autorizzazioni ad acta, in particolare per intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza, al fine di salvaguardare lo svolgimento del mandato elettivo, impedendo condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività. In tal modo, non si intende tutelare – se non indirettamente – un diritto individuale, quale la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato), ma l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato. Tale impronta funzionale traccia la linea di confine della prerogativa costituzionalmente protetta, cosicché il suo rispetto – da assicurare sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. – è condizione imprescindibile per legittimare una deroga alla parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, principio posto all’origine della formazione dello Stato di diritto. (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass. 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 9/1970 - mass. 4821; O. 129/2020 - mass. 43535).Tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 1/2013 - mass. 36860). La diversa ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto a quella della disciplina processuale, ben può condizionare, per taluni aspetti, la latitudine degli istituti evocati nel contesto della norma costituzionale, in virtù del principio per cui sono le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa. Pertanto, il testo della disposizione costituzionale in esame, nella parte in cui si riferisce alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, non esclude ogni riferimento a un documento, come il tabulato telefonico, che di quelle riveli, non già il contenuto ma dati ed elementi, certo “esterni”, che tuttavia sono di indubbio significato comunicativo. Allo stesso modo, la nozione di corrispondenza deve essere interpretata in una versione contemporanea, specie in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea è ormai relegata a un ruolo di secondo piano, abbracciando invece ogni forma di scambio di pensiero a distanza (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, ricomprendendo anche i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea, e ricomprendendo anche i messaggi già pervenuti al destinatario, almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità, trasformandosi in meri documenti “storici”. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192).L’acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, tanto ove si siano svolte originariamente a distanza, quanto ove abbiano avuto luogo in presenza, devono essere coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici. A tale risultato conducono non solo il canone dell’interpretazione teleologica, associato all’esigenza di tenere conto del mutato contesto tecnologico, ma anche il criterio sistematico. (Precedente: S. 170/2023 - mass. 45717).Poiché, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., l’intercettazione occulta tra presenti condivide le medesime caratteristiche poste alla base della sussunzione, nella richiamata norma, sia dei tabulati telefonici sia dei messaggi registrati nella memoria di un dispositivo elettronico, occorre pertanto verificare l’applicabilità a essa della disciplina delle intercettazioni o di quella concernente il sequestro di corrispondenza, cui corrispondono due differenti regimi in punto di autorizzazione: alle intercettazioni si applica talora quella preventiva (art. 4 della legge n. 140 del 2003), ove l’atto investigativo sia “diretto”, nel senso che l’ascolto delle conversazioni avviene sottoponendo a controllo utenze di cui il parlamentare stesso è titolare o luoghi da lui utilizzati, o sia “indiretto”, nel senso che la «direzione dell’atto di indagine» mira al parlamentare; talaltra quella successiva (art. 6 della legge n. 140 del 2003) allorché il giudice riscontri occasionalmente, in verbali o in registrazioni di intercettazioni effettuate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi o in tabulati acquisiti nel corso dei medesimi, la partecipazione alle conversazioni o alle comunicazioni di membri del Parlamento e ritenga necessario utilizzare nel processo quei mezzi di prova. Quanto al sequestro di corrispondenza, trova applicazione la sola autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, necessaria anche per acquisire i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi WhatsApp. Tanto precisato, l’elemento dirimente, onde verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista per le intercettazioni o di quella stabilita per il sequestro di corrispondenza, è il momento nel quale si inserisce l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria. Se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l’iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma». Diversamente, quando l’iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato e solo in seguito l’autorità giudiziaria rinviene registrate nella sua memoria le conversazioni e le comunicazioni del parlamentare, è allora (rispetto a un documento che oramai rileva nella sua staticità) che si profila il rischio di un uso strumentale del potere giudiziario a scapito della funzione parlamentare. In tal caso, la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico. (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass. 45658; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 114/2010 - mass. 34490; S. 113/2010 - mass. 34488; S. 390/2007 - mass. 31835; O. 263/2010).Se il senso della disciplina ex art. 68, terzo comma, Cost., risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l’autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili. Ne discende che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio. Ove, pertanto, l’autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedenti: S. 74/2013 - mass. 37023; S. 462/1993).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Tribunale di Modena, sez. penale, disporre, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 e 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003; ed è annullata, per l’effetto, la suddetta ordinanza collegiale, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date indicate, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico. La registrazione, o videoregistrazione, occultamente effettuata da un privato che partecipa o assiste a un colloquio riservato del parlamentare, le cui conversazioni e comunicazioni vengono archiviate nella memoria del dispositivo elettronico utilizzato quale strumento di captazione, presenta le stesse caratteristiche dei tabulati telefonici e della messaggistica istantanea del parlamentare conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, da ricondurre al perimetro della prerogativa parlamentare, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., in quanto sono documenti in grado di fornire ben più che frammenti cognitivi esterni, riportando integralmente il contenuto di conversazioni e di comunicazioni riservate del parlamentare e dando pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività. Nel caso in esame, l’elemento distintivo – il fatto che l’intercettazione è avvenuta in difetto dell’originaria distanza tra i soggetti che comunicano – potrebbe escludere l’applicazione della guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, solo se si desse rilevanza all’elemento fattuale della distanza e alla necessità dunque di trasmissione della comunicazione; sennonché simile interpretazione è da respingere, perché la garanzia costituzionale in parola va interpretata come idonea a ricomprendere anche la comunicazione a distanza già pervenuta al destinatario e da questi conosciuta. Ricorrono così nella fattispecie concreta tutti i presupposti che inducono ad applicare la disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003: in primo luogo, le richiamate videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato; in secondo luogo, solo a seguito del sequestro del cellulare di A. B., indagato nello stesso procedimento da cui ha tratto origine il giudizio a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, l’autorità giudiziaria ha avuto contezza dell’attività di videoregistrazione svolta dal soggetto privato, cosicché l’intervento dell’autorità giudiziaria si colloca, in sostanza, solo a valle dell’avvenuta videoregistrazione delle comunicazioni del parlamentare, ponendosi in quel momento il problema di valutare l’esigenza dell’autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., onde acquisire e utilizzare nel processo i file di videoregistrazione conservati nella memoria del dispositivo elettronico sequestrato. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto. Ne discende che, ove pure gli organi inquirenti avessero potuto prevedere che nel telefono cellulare di A. B. fossero memorizzate videoregistrazioni di colloqui di Carlo Amedeo Giovanardi, questo non avrebbe impedito loro di apprendere il dispositivo, di sequestrare tutti gli altri dati informatici non attinenti alle comunicazioni con il parlamentare e di verificare, tramite un sommario esame, l’effettiva sussistenza di videoregistrazioni o di registrazioni riguardanti quest’ultimo. Viceversa, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto munirsi dell’autorizzazione della Camera di appartenenza di Carlo Amedeo Giovanardi per disporre l’estrapolazione dal dispositivo e l’acquisizione agli atti del procedimento delle videoregistrazioni delle conversazioni del parlamentare). (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

2) annulla, per l'effetto, l'ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 14 aprile 2026

ORDINANZA

Ritenuto che, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, è intervenuto in giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Maria Cogo, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero l'intervento, ha concluso per la dichiarazione della sua ammissibilità.

Considerato che questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera detta preclusione quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017; ordinanze n. 157 del 2023 e n. 269 del 2019);

che simile evenienza si verifica quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune e, in particolare, di quello che ha originato il conflitto, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare (sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015 e n. 221 del 2014; ancora, ordinanza n. 157 del 2023);

che, in detta ipotesi, gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;

che tale fattispecie ricorre nel caso in esame, essendo l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi parte - in veste di imputato - del giudizio penale in relazione al quale è stato sollevato l'odierno conflitto;

che l'esito della pronuncia di questa Corte è suscettibile di ricadere sugli interessi dell'interveniente, posto che - per affermazione della stessa parte ricorrente - le registrazioni della cui utilizzabilità si discute sono assunte quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di imputazione;

che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi è ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze