Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2026
Corte cost., sent. 8 gennaio 2026, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2026
- Data di deposito
- 8 gennaio 2026
- Data di decisione
- 5 novembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019
- All. B, lett. c-1), legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019
Parametri
Massime
Massima n. 47194
Laddove si censuri la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, accertata la sussistenza del “tono costituzionale” delle questioni sollevate, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della normativa interna offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all’obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione, può altresì verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilità o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando gli altri rimedi che l’ordinamento conosce per l’uniforme applicazione del diritto quando ciò accada, la questione di legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con l’efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea. (Precedenti: S. 147/2025 - mass. 47024; S. 93/2025; S. 31/2025; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984; O. 21/2025).
Massima n. 47195
Per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è centrale la considerazione dello stato di bisogno. Il diritto all’abitazione infatti rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. L’ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio è diretto garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 CDFUE), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46063; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 217/1988 - mass. 10462).Dalla centralità della considerazione dello stato di bisogno per l’assegnazione di alloggi ERP discende l’illegittimità costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che, pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP, consenta, nell’attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno. (Precedenti: S. 9/2021; S. 44/2020 - mass. 43051).Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza, comunque la si declini, nel territorio regionale. Il criterio della prolungata residenza o attività lavorativa, infatti, muove dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua. Al contrario, il soddisfacimento del diritto all’abitazione per chi è in situazione di bisogno o di disagio non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale, che pertanto non può essere qualificato come requisito di accesso all’ERP, perché proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro. (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 44/2020 - mass. 43051).Non si può negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi ERP, in quanto il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, che dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato e ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria. Non v’è dubbio, infatti, che tale permanenza prolungata può costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata. (Precedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 44/2020 - mass. 43051).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l’Allegato B, lettera c-1, alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della medesima legge regionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. quarta civile, prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando per l’assegnazione di alloggi ERP, l’attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni. L’attribuzione ex lege della prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con il parametro evocato, in primo luogo sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale; in secondo luogo perché viola il principio d’eguaglianza in senso formale, in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità; infine, in quanto si pone in contrasto con il principio d’eguaglianza in senso sostanziale). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», richiamato dall'art. 10 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l' 8 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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