Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2026
Corte cost., ord. 14 maggio 2026, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2026
- Data di deposito
- 14 maggio 2026
- Data di decisione
- 13 aprile 2026
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:80
Parametri
- art. 96, Costituzione
- art. 5, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 8, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
Massime
Massima n. 47415
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 133/2025 - mass. 47129; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518). Il Senato della Repubblica è legittimato a promuovere il conflitto tra poteri dello Stato in difesa delle attribuzioni allo stesso garantite sul piano costituzionale. (Precedenti: O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518)).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per violazione degli artt. 96 Cost. e dagli artt. 5 e 8 della legge cost. n. 1 del 1989, per avere quest’ultima trasmesso alla Camera dei deputati anziché al Senato della Repubblica il decreto di archiviazione con il quale il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma aveva tra l’altro escluso la natura ministeriale di due reati ascritti all’allora ministro Renato Brunetta, nel momento in cui venivano inviati gli atti stessi all’autorità giudiziaria competente ai fini del procedimento penale ordinario. Sotto il profilo soggettivo va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato a promuovere conflitto e quella passiva del pubblico ministero, e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, ad esserne parte. Viene, altresì, disposta la notifica del ricorso anche nei confronti della Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento. (Precedenti: O. 133/2025 - mass. 47129; O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e alla Camera dei deputati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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