Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2026
Corte cost., ord. 23 luglio 2026, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2026
- Data di deposito
- 23 luglio 2026
- Data di decisione
- 9 giugno 2026
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 3-bis, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025
- legge n. 74 del 23 maggio 2025
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 9, trattato unione europea
- art. 20
Massime
Massima n. 47545
È disposto di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis (28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione. L’art. 3-bis, censurato dai Tribunali di Mantova e di Campobasso, pone la necessità di chiarire se esso violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il Tribunale di Campobasso, infatti, il censurato art. 3-bis determinerebbe la perdita automatica e generalizzata anche della cittadinanza europea, in violazione del principio di proporzionalità. Dunque, un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati, in omaggio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47471 - mass. 47472 - 47473 - 47474; O. 161/2024 - mass. 46397).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dispone di sottoporre, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
- se gli artt. 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista dall'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione;
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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