Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2026

Corte cost., ord. 7 luglio 2026, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2026
Data di deposito
7 luglio 2026
Data di decisione
6 luglio 2026
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
prof. Francesco Viganò - prof. Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:122

Parametri

  • art. 96, Costituzione
  • art. 5, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 8, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989

Massime

Massima n. 47565

È dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito del procedimento penale iscritto a carico dei Ministri della giustizia, Carlo Nordio, e dell’interno, Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato sorto in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri, per non aver dato corso alle richieste di cooperazione rivolte all’Italia dalla Corte penale internazionale. Quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 della legge cost. n. 1 del 1989. Quanto ai ruoli del Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica, prima facie risultano passivamente legittimati entrambi i soggetti (impregiudicati gli approfondimenti da svolgersi in sede di esame del merito del conflitto). In particolare, il Collegio per i reati ministeriali è esclusivo titolare delle attribuzioni attinenti allo svolgimento delle indagini preliminari relative ai reati ministeriali e alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione a procedere (art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989). Quanto al pubblico ministero e, in particolare al Procuratore della Repubblica, deve altresì essergli riconosciuta la medesima natura di potere dello Stato, in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (artt. 6 e 8, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989). Quanto al requisito oggettivo, il ricorso mira a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili dall’art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989, prospettando la Camera dei deputati che dalla mancata individuazione di Giusi Bartolozzi – al tempo Capo di gabinetto del Ministro della giustizia – come concorrente dei reati contestati al Ministro della giustizia e comunque dalla sua denuncia e iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni rese al Collegio per i reati ministeriali, sia derivata alla ricorrente la sottrazione della prerogativa di deliberare in ordine all’autorizzazione a procedere a carico della Capo di gabinetto. Ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va infine disposta la notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. (Precedenti: O. 80/2026 - mass. 47415; O. 133/2025 - mass. 47129; O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 8/2008 - mass. 32042).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ

Luca ANTONINI, Redattori

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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