Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2026
Corte cost., ord. 23 giugno 2026, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2026
- Data di deposito
- 23 giugno 2026
- Data di decisione
- 22 giugno 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
- art. 5, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 47607
A seguito della delibera della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, pubblicata sulla G.U. del 23 aprile 2026, n. 94, ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, con cui sono state novellate le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la disciplina che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento è quella del nuovo art. 5, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento di deposito dell’atto di intervento. (Precedenti: O. 102/2026 – mass.47546 ; O. 101/2026 - mass. 47519; O. 81/2026 - mass. 47422).
Massima n. 47608
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate con la modifica del 2026, è circoscritto alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423).Per gli atti di intervento di soggetti che sono parti di processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, non è sufficiente, per la qualificazione dell’interesse ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo ma diverso dal giudizio a quo, nel quale è fatta applicazione della medesima norma e sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; S. 199/2025).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prescrive che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, in caso di nomina di un difensore, l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato, e, se nominato, la sua necessaria presenza nel corso dell’audizione del paziente prima della convalida e, infine, nemmeno l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare. Gli intervenienti non sono parti del giudizio principale, ma di giudizi pendenti dinanzi ad altri organi giudiziari, in cui sono stati impugnati, per plurimi motivi, i provvedimenti che hanno disposto nei loro confronti trattamenti sanitari obbligatori - TSO).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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