Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/2026
Corte cost., ord. 16 giugno 2026, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/2026
- Data di deposito
- 16 giugno 2026
- Data di decisione
- 20 maggio 2026
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:107
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica n. Doc. IV n. 5-A del 21 maggio 2025
Parametri
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 47428
Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al giudice dell’udienza preliminare, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 168/2025 - mass. 47145; O. 133/2025 - 47129).Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 168/2025 - mass. 47145; O. 133/2025 - 47129).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 21 maggio 2025, che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2024 e a seguito di nuova richiesta, ha negato l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche, successive al 15 maggio 2018, intercettate nell’ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel procedimento penale pendente avanti al medesimo ricorrente. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione a promuovere il conflitto del GUP ricorrente e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente lamenta la menomazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall’illegittimo esercizio da parte del Senato, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall’art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non occasionale delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003). (Precedenti: S. 117/2024 - mass. 46242, 46243, 46244; O. 133/2025 - mass. 47129; O. 191/2023 - 45795).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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