Corte costituzionale

Sentenza n. 97/2025

Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/2025
Data di deposito
3 luglio 2025
Data di decisione
10 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 36, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • art. 1, comma 6, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • Allegato A, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 46846

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. n. 4 del 2020, in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A, nella parte in cui sanzionavano il mancato rispetto degli obblighi di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di distanziamento interpersonale, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate dal momento che la sanzione pecuniaria innanzi a lui contestata è stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia, l’unica ad essere richiamata nella parte motiva dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano. (Precedente: S. 50/2024 - mass. 46034).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, e l'Allegato A alla medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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