Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2025
Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2025
- Data di deposito
- 3 luglio 2025
- Data di decisione
- 10 giugno 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 36, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
- art. 1, comma 6, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
- Allegato A, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 46846
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. n. 4 del 2020, in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A, nella parte in cui sanzionavano il mancato rispetto degli obblighi di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di distanziamento interpersonale, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate dal momento che la sanzione pecuniaria innanzi a lui contestata è stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia, l’unica ad essere richiamata nella parte motiva dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano. (Precedente: S. 50/2024 - mass. 46034).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, e l'Allegato A alla medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze