Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2025

Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/2025
Data di deposito
3 luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 16, legge n. 335 del 8 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 46847

Una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione non può essere di ostacolo all’esame nel merito l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate”, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, essendo sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”. (Precedenti: S. 31/2025; S. 138/2024 - mass. 46308; S. 128/2024; S. 95/2022 - mass. 44715).

Massima n. 46848

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Tale scelta – effettuata all’interno dell’intervento riformatore che ha comportato il graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo di computo del trattamento pensionistico –, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza in ragione delle peculiarità dell’assegno ordinario d’invalidità, cui va riconosciuta natura parzialmente assistenziale, e dunque almeno mista, in affiancamento alla funzione previdenziale. Se, da un lato, infatti la tendenziale corrispettività tra la provvista finanziaria (il c.d. montante) e la misura del trattamento previdenziale liquidato è una caratteristica essenziale del sistema contributivo – che impedirebbe la sopravvivenza dell’istituto dell’integrazione al minimo, derogatorio del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio di quello di solidarietà – tale argomento perde consistenza con riferimento alla tutela pensionistica per l’invalidità, collegata a uno stato di bisogno peculiare, in cui la persona ha perso in larga parte la capacità lavorativa. Dall’altro lato, se la ratio della soppressione dell’integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici è il contenimento della spesa previdenziale, nemmeno tale argomento può essere speso per l’integrazione al minimo dell’assegno in esame, in quanto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è indifferente rispetto al finanziamento di quest’ultima, interamente sostenuta, sia prima che dopo la riforma, dalla fiscalità generale. Nemmeno rileva l’esistenza di altre provvidenze assistenziali di cui i titolari di pensioni interamente contributive potrebbero usufruire (in primis, l’assegno sociale), potendo il lavoratore aver bisogno dell’assegno ordinario d’invalidità anche prima dell’età prevista per potere godere delle altre, con il rischio della privazione di qualsiasi ulteriore supporto economico: prospettiva dissonante nello scenario legislativo che, come contraltare della disposizione censurata, ha affidato al sistema assistenziale la tutela aggiuntiva eventualmente necessaria. Infine, nella logica del sistema contributivo, il divieto di integrazione al minimo costituisce anche il risvolto di un giudizio di disvalore nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro; il che, tuttavia, nemmeno è coerente con il trattamento in esame, destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della capacità lavorativa e, pertanto, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato. La maggior spesa a carico dello Stato derivante dalla pronuncia non si pone in contrasto con l’art. 81 Cost.; sarà compito del legislatore provvedere tempestivamente alla copertura di tali oneri, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico, considerato che, nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali, gli effetti temporali del decisum sono graduati, decorrendo dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente coordinare in un quadro di sistema, la disciplina vigente, purché sia idonea a garantire, ai titolari di assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. (Precedenti: S. 152/2020 - mass. 42565: S. 119/1997; S. 400/1999; S. 218/1995; S. 240/1994 - mass. 20921; S. 436/1988; S. 644/1988; S. 31/1986; S. 263/1976; S. 18/1998; S. 127/1997; S. 119/1997; O. 173/2003)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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