Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2025

Corte cost., sent. 1° luglio 2025, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2025
Data di deposito
1° luglio 2025
Data di decisione
9 aprile 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024
  • art. 4, legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46823

È ammissibile l’impugnazione di una disposizione (anche regionale) che interviene a novellare il preambolo della precedente legge (regionale) quando la disposizione impugnata rivela un contenuto normativo innovativo e precettivo e non meramente descrittivo delle ragioni sottese alla adozione della medesima legge. (Precedente: S. 185/2024 - mass. 46467).

Massima n. 46824

La disciplina concernente le concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali afferenti sia a competenze legislative delle regioni – cui sono conferite anche le competenze amministrative afferenti al rilascio, di regola, esercitate dai comuni – che dello Stato. I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime debbono, in particolare, osservare i principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell’Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., limite insuperabile dalle concorrenti competenze regionali. Quest’ultimo non può, tuttavia, ritenersi così pervasivo da impedire alle regioni ogni spazio di intervento purché la normativa non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566; S. 109/2024 - mass. 46221; S. 36/2024 - mass. 46051 e 46052; S. 46/2022 - mass. 44603; S. 10/2021 - mass. 43447; S. 222/2020 - mass. 42584; S. 161/2020 - mass. 43313; S. 86/2019 - mass. 42663; S. 221/2018 - mass. 40725; S. 118/2018 - mass. 40225; S. 109/2018 - mass. 41115; S. 157/2017 - mass. 41245; S. 40/2017 - mass. 39657).È da escludere che le regioni possano legittimamente intervenire nel campo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in ragione della lamentata situazione di inerzia del legislatore statale o per tutelare l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali ovvero in ragione della “cedevolezza invertita”, poiché l’intervento che le regioni possono anticipare nell’inerzia del legislatore statale attiene pur sempre (e soltanto) a materie di loro competenza concorrente. (Precedenti: S. 222/2020 - mass. 42584; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 118/2018 - mass. 40225).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 30 del 2024 che, modificando la legge reg. Toscana n. 31 del 2016, disciplinano le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative incidendo sul loro assetto concorrenziale. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza dal momento che, rispettivamente individuano, all’art. 1, inserendoli nel preambolo della legge modificata, i principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive; introducono, all’art. 2, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti – l’essere micro, piccolo o medio operatore turistico-balneare – nonché criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente, potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso; attribuiscono, all’art. 3, alla Giunta il potere di approvare linee guida per la determinazione di tale indennizzo; cade infine anche l’art. 4, privo di autonoma rilevanza e significatività, in quanto disposizione meramente accessoria e strumentale rispetto a quelle oggetto della declaratoria). (Precedente: S. 127/2023 - mass. 45665).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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