Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2025

Corte cost., sent. 20 giugno 2025, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2025
Data di deposito
20 giugno 2025
Data di decisione
21 maggio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 20 agosto 2024
  • art. 1, comma 2, ter, secondo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 5 maggio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46883

Per individuare l’ambito materiale cui afferisce una disposizione, occorre tener conto della ratio, delle finalità perseguite e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza. (Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46158; S. 26/2024; S. 124/2023 - mass. 45638; S. 6/2023).

Massima n. 46884

Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, che si configura in termini di para-subordinazione e condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento. (Precedenti: S. 124/2023 - mass. 45638; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017). In virtù della costante applicazione del discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale, alle regioni non è precluso adottare interventi legislativi inerenti all’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima è componente essenziale della competenza legislativa in materia di tutela della salute. (Precedenti: S. 112/2023; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 54/2015 - mass. 38306).

Massima n. 46885

La disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell’assistenza primaria deve necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto fondamentale alla tutela della salute, in attuazione dell’art. 32 Cost.: le relative prestazioni, di natura essenziale, sono necessarie a garantire la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. (Precedente: S. 26/2024 - mass. 46016; S. 62/2020 - mass. 43127). Rientra nella responsabilità organizzativa dell’ente territoriale l’adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l’effettivo godimento del diritto alla salute. (Precedente: S. 124/2023 - mass. 45638). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5, statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, nella parte in cui inserisce l’art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 e, con il secondo periodo, autorizza i medici di medicina generale, anche se in quiescenza e con contratti libero professionali, ad aderire sino al 31 dicembre 2024 a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL. La disposizione impugnata non invade la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, mentre presenta una evidente ratio organizzativa che, in funzione della tutela della salute, cerca di rispondere, tramite una strategia regionale, alla grave crisi dell’assistenza primaria, a favore di cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale. Essa non contrasta nemmeno con l’art. 21, comma 1, lett. j, dell’Accordo collettivo nazionale, o ACN: pur non disconoscendo la necessità di una regolazione uniforme, tramite la negoziazione collettiva, del rapporto della medicina convenzionata, che è chiamata a erogare i LEA in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, non può ritenersi preclusa alle regioni l’adozione di misure organizzative straordinarie, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento, perché ciò equivarrebbe a minare l’effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma l, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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